Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

CCNL Sanità: i chiarimenti dell’ARAN sul mancato rinnovo

Chiarimenti dell’ARAN sulla ripartizione delle risorse 

Relativamente al triennio 2022-2024, l’ARAN ha previsto di provvedere alla ripartizione delle risorse destinate agli aumenti retributivi ed all’indennità di pronto soccorso.
Tale ripartizione sarà oggetto di discussione durante le trattative in corso.
Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione delle risorse sugli aumenti, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale demandando alla contrattazione regionale  e nazionale la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. 
Per quanto riguarda le risorse inerenti l’indennità di pronto soccorso, invece, sono  disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell’indennità erogata.

Edilcassa Veneto: confermato il contributo sostegno investimenti 2024/2025



Il contributo copre le spese sostenute dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Le domande possono essere inviate entro il 30 novembre 2025


L’Edilcassa Veneto ha confermato per l’anno 2024/2025 il contributo sostegno investimenti, regolato dall’art. 14 del CIRL 3 febbraio 2022. Possono accedere al contributo le aziende artigiane edili e le Pmi aderenti ad Edilcassa Veneto che applicano, ai propri lavoratori, il sistema di contrattazione artigiana. Il contributo è destinato ad acquisti di attrezzature e macchinari di lavoro, inclusi i mezzi d’opera connessi all’attività aziendale e le attrezzature e infrastrutture per la sicurezza.
Il contributo copre le spese affrontate nel periodo che va dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 e le domande per accedere all’emolumento devono essere inviate entro il 30 novembre 2025, scaricando e compilando il Modello 20 dall’omonimo sito. Il contributo varia a seconda della tipologia di investimento: 5% sull’investimento (IVA esclusa), fino a 1000,00 euro annui per azienda e il 7% per investimenti in sicurezza (IVA esclusa), fino a 1.750,00 euro annui per azienda. Ogni azienda può ricevere 1 solo contributo per anno di competenza, basato sulla data di stipula del finanziamento/leasing o sulla data della fattura in caso di autofinanziamento. 
Non sono ammessi al contributo le spese per: beni usati; beni immobili; beni mobili registrati per uso promiscuo o privato e hardware (pc, smartphone, tablet, server, etc.). 

Creatori di contenuti digitali: i profili previdenziali

Illustrati i criteri di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a chi elabora contenuti su piattaforme digitali (INPS, circolare 19 febbraio 2025, n. 44).

L’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC): è questo il tema affrontato dall’INPS nella circolare in commento. In particolare, l’Istituto nel documento fornisce fornisce alcune linee guida per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

In particolare, il documento in questione si propone di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Pertanto, la circolare descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creatore di contenuti, che comprende influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. In sostanza, l’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Più nel dettaglio, l’Istituto verifica la possibilità di applicazione sia del regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia di quello dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’INPS ipotizza l’assoggettabilità dell’attività di digital marketing al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). 

Infine, l’Istituto evidenzia che la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

CIPL Edilizia Industria Chieti e Pescara: definito l’EVR

Dal 1° gennaio definito l’EVR nella misura del 100%

Il 28 gennaio è stato sottoscritto da Ance Chieti Pescara e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per la definizione dell’EVR, successivamente alla verifica dei parametri.
Le Parti hanno, infatti, accertato che relativamente al triennio 2022/2024 i dati sono tutti positivi e pertanto l’E.V.R. erogabile per l’anno 2025 è pari al 100% della percentuale pattuita.
Pertanto, le imprese devono corrispondere l’E.V.R. nel caso in cui i dati riguardanti il triennio 2022/2024 in rapporto al precedente triennio 2021/2023, relativi a:
– ore denunciate in Cassa Edíle al netto delle ore di Cassa lntegrazione Guadagni;
– volume d’affari lVA
risultano positivi.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risulti negativo, l’Azienda applicherà l’EVR in misura ridotta.
Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, invece l’E.V.R. non sarà erogato.

Concordato fallimentare con terzo assuntore: il trattamento ai fini dell’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E).

L’Ordine istante ha richiesto chiarimenti in merito a tale tassazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E, evidenziando che le considerazioni espresse sono estensibili anche al concordato nella liquidazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, mantenendo inalterati i tratti essenziali dell’istituto.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

L’Agenzia, in particolare, evidenzia due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare.

 

La circolare n. 27/E /2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’articolo 21, comma 3, del T.U.R., che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E/2012.

 

In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del T.U.R., e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ”concordato fallimentare”.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024. Le Parti Sociali hanno apportato modifiche e/o integrazioni alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni sia per l’Area Metalmeccanica e Installazione di impianti che per Orafi, Argentieri e Affini, con decorrenza 1° marzo 2025. 
Per la Sezione Metalmeccanica e Installazione di impianti la formulazione dell’art. 66 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Per la Sezione Orafi, Argentieri e Affini la formulazione dell’art. 88 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianita fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno inoltre condiviso un Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

ADI e SFL: le modalità attuative delle novità della Legge di bilancio 2025

Illustrate le ricadute delle nuove previsioni normative riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 595).

L’INPS ha comunicato le modalità di attuazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in materia di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). In particolare, l’Istituto sta provvedendo all’aggiornamento della modulistica riguardante il modello di domanda ADI, i modelli ADI-Com (ridotto ed esteso) e il modello di domanda SFL che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale dell’INPS.

Inoltre, l’Istituto evidenzia che la Legge di bilancio 2025 prevede che le soglie relative al reddito familiare siano aumentate a 10.140 euro, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Peraltro, nel messaggio in commento, l’INPS fornisce anche alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione.

Infine, l’Istituto chiarisce che la proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che, alla scadenza dei 12 mesi, risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

CCNL Abbigliamento Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 200,00 euro

Incrementi retributivi, Una Tantum e welfare contrattuale per gli impiegati del settore

In data 18 febbraio Uniontessile-Confapi e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne e spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli della piccola industria, relativo al triennio 2024-2027. Il CCNL, infatti, era scaduto il 31 marzo scorso e interessa 52mila addetti ai lavori impiegati in circa 6.000 piccole e medie imprese. 
Per quanto concerne la parte economica, l’accordo prevede un aumento sui minimi di importo pari a 200,00 euro al 4° livello, diviso in 3 tranches:
100,00 euro dal 1° gennaio 2025;
60,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° gennaio 2027
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2025, per il 1° livello è previsto un aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9,00 euro. Viene riconosciuta anche l’Una Tantum di importo pari a 100,00 euro; mentre, sul welfare contrattuale è previsto un aumento dello 0,10% del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi. Aumentano anche le percentuali del lavoro straordinario diurno al 27% per i settori occhiali e giocattoli. 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto normativo sono stati effettuati interventi, tra le altre cose, su: conservazione del posto di lavoro, malattia, permessi, maturazione rateo ferie. 
L’ipotesi verrà sottoposta e votata nelle assemblee per l’approvazione. 

CCNL Cinematografia: in corso le assemblee per l’approvazione dell’ipotesi di accordo

Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria con Slc-Cgil

A seguito della firma dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale degli esercizi cinematografici, avvenuta il 23 gennaio 2025, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno indetto le assemblee nei luoghi di lavoro per permettere ai lavoratori di visionare i contenuti dell’accordo e votare sull’eventuale approvazione.
Le due sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate durante la lunga trattativa. Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria, sottolineando come la Slc-Cgil abbia inizialmente condiviso il percorso negoziale per poi, inaspettatamente, cambiare idea e non sottoscrivere l’accordo.
Le organizzazioni sindacali hanno tuttavia ribadito la necessità di non rimandare oltre le legittime aspettative dei lavoratori del settore, sottolineando come un mancato rinnovo contrattuale porterebbe solo a un inutile protrarsi delle trattative, senza reali benefici per i lavoratori.
Pertanto hanno annunciato l’avvio delle assemblee nei luoghi di lavoro per la votazione dell’ipotesi sottoscritta, nonchè l’organizzazione di due assemblee territoriali, con collegamento a distanza, per raggiungere anche le piccole realtà lavorative del settore.